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Aggiornato Domenica 14-Feb-2010

 

Cenni storici liberamente tratti da: (1) “OMOFOBIA - Il pregiudizio anti omosessuale dalla bibbia ai giorni nostri” di Paolo Pedote e Giuseppe Lo Presti (Stampa Alternativa, 2003) e (2) “Le ragioni di un silenzio - La persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo” autori vari (Ombre Corte, 2002), che vi consiglio caldamente.

Il testo in corsivo è mio.

Per approfondire

 

CODICE PENALE TEDESCO, 1871

 

Art. 175 - Crimini e delitti contro la moralità

Gli atti venerei contro natura, commessi tra persone di sesso maschile o da uomini con bestie, sono puniti dal carcere; si può anche pronunziare la perdita dei diritti civili onorifici.

 

(1) Segni di reazione alla repressione degli omosessuali si avvertirono a fine Settecento: due lettere di “sodomiti” a una gazzetta medica prussiana chiedevano di sottrarre dal campo della morale un comportamento innato come quello omosessuale. Nel 1817 un testardissimo mugnaio svizzero, Heinrich Hössli, colpito da un caso di cronaca, iniziò un lavoro di documentazione sull'omosessualità (probabilmente non era nemmeno omosessuale, anche se sicuramente lo era il figlio) e produsse nel 1836 Eros, un saggio in due volumi, che difendeva l'omosessualità come un comportamento intrinseco agli esseri umani.

A lui si ispirò Karl Heinrich Ulrichs, propugnatore intorno al 1860 della teoria del “terzo sesso” (inventò lo strano termine di “urningo”) in una serie di pamphlets, che inviò a magistrati, filosofi, medici e persino a Karl Marx. Questa teoria influenzò la concezione medica sull'omosessualità dell'Ottocento e aprì la strada ad altri “militanti” che proseguirono nella stessa direzione.

Karl Maria Benkert, scrittore e traduttore, su un suo saggio del 1869 (scritto in reazione alla proposta di leggi omofobe per tutta la Germania) inventò invece la parola “omosessuale” e ne affermò il pieno diritto di cittadinanza tra gli uomini “virili”: in aperto dissenso con Ulrichs.

Nel 1871 il Secondo Reich estese a tutta la Germania la legge anti-omosessuale prussiana, attraverso il paragrafo 175. In quegli anni cominciò a svilupparsi il primo movimento per i diritti degli omosessuali. Il suo principale militante fu Magnus Hirschfeld, un medico che, ispirandosi a Ulrichs, creò nel 1897 il “Comitato Scientifico Umanitario”. Il Comitato dal 1919 avrà una prestigiosa sede a Berlino e, nel 1930, raggiunse i 130.000 iscritti e 25 sezioni in tutta la Germania. «Berlino diventa “La Mecca” omosessuale; leggendo Isherwood o Klaus Mann, si capisce come fosse quello che è San Francisco ai giorni nostri. Era giunta ad avere ottanta locali omosessuali e, contemporaneamente, dieci riviste e due case editrici specializzate. Era il punto di riferimento dei movimenti di liberazione di tutto il mondo» (Giovanni Dall’Orto). Il Comitato produsse una quantità imponente di lettere, opuscoli, libri, annuari, convegni, contatti internazionali, attività di lobbying; una petizione per abrogare il paragrafo 175, raccolse le firme, tra gli altri, di Hermann Hesse, KrafftEbing, Eduard Bernstein, Max Brod, George Grosz, Albert Einstein, Heinrich Mann, Thomas Mann, Stefan Zweig, Karl Pauli, Rainer Maria Rilke, Arthur Schnitzler. Riuscì a ottenere nel 1929 l'impegno dei partiti politici del Reichstag a eliminare il paragrafo nel nuovo codice penale allora in discussione. Ma nel 1933 Hitler assunse il potere, rese più duro il 175 e mandò migliaia di omosessuali nei campi di sterminio.

(2) Le origini del Paragrafo 175 del Codice criminale del Reich sono da ricercare nella "Costitutio Criminali Carolina" promulgata dall'imperatore Carlo V nel 1532 la quale, all'articolo 116, recitava: "Quelle persone coinvolte in condotta lasciva, sia uomo con uomo, che donna con donna, o essere umano con animale, perderanno la loro vita bruciando sul rogo". Tale principio fu ripreso dalla Prussia nella sezione n. 143 del nuovo Codice del 1847: "perché tale comportamento dimostra una speciale degenerazione della persona ed è così pericoloso per la moralità". Nel 1871, dopo la proclamazione, da parte di Otto von Bismarck, del Secondo Reich, viene promulgata con il numero 175, ed estesa a tutto l'Impero Tedesco, una nuova normativa anti-omosessuale sulla base della vecchia sezione 143 prussiana (che quindi precedentemente riguardava solamente la Germania del Nord). In realtà l'applicazione del Paragrafo 175 è assai modesta e ripetutamente ne viene richiesta da più parti l'abrogazione, al punto che nel 1929 la Commissione penale del Reichstag esprime parere favorevole alla soppressione della normativa anti-omosessuale, che prevede ormai il solo reato di sodomia. Nella primavera del 1935 la medesima Commissione esprime parere contrario alla richiesta fatta dal governo nazista, salito al potere nel 1933, di inasprimento del Paragrafo 175. Ciononostante, il 28 giugno 1935 Ritler promulga il Paragrafo 175a, detto anche "175 modificato", in base al quale tutto diviene perseguibile, persino l'espressione di un desiderio o di uno stato d'animo. Viene così attuata la cosiddetta repressione "delle fantasie sessuali" in base alla quale qualunque accenno verbale, scritto o disegnato, che evochi un legame o un rapporto omosessuale, comporta l'internamento in un lager. Quello che segue è il testo del Paragrafo 175 modificato.

 

CODICE PENALE TEDESCO, 1935 - Modifiche e integrazioni

 

§175. Un uomo che commette atti licenziosi e lascivi con un altro uomo o permette l'abuso su di se di atti licenziosi e lascivi, deve essere punito con l'imprigionamento. Se uno dei due coinvolti ha meno di 21 anni, al momento del compimento dell'atto la Corte può, specialmente in casi particolari, evitare la punizione.

175a. È obbligatorio l'imprigionamento in un penitenziario per un periodo di tempo non superiore ai 10 anni, ed in presenza di circostanze attenuanti, per non meno di 3 mesi a:

1. L'uomo che, con l'uso della forza o della minaccia della vita, obbliga un altro uomo a commettere atti licenziosi e lascivi con lui o obbliga la controparte a sottomettersi ad abuso con atti licenziosi o lascivi.

2. L'uomo che, sfruttando la propria posizione di superiorità in una relazione, per motivi di servizio, impiego o grado, induce un altro uomo a commettere atti licenziosi e lascivi con lui o a sottomettersi ad abuso mediante tali atti.

3. L'uomo che, avendo più di 21 anni, induce un uomo che ha meno di 21 anni a commettere atti licenziosi e lascivi con lui o a sottomettersi ad abuso mediante tali atti.

4. L'uomo che organizza in modo professionale atti licenziosi e lascivi con altri uomini, o li sottomette ad abuso mediante tali atti, o offre se stesso per atti licenziosi o lascivi con altri uomini.

175b. Gli atti licenziosi e lascivi contrari alla natura, fra esseri umani ed animali, devono essere puniti con l'imprigionamento; può rendersi necessaria la perdita dei diritti civili.

 

Versione del 25 giugno 1969

   

§ 175 Fornicazione tra uomini

    (1) La reclusione fino a cinque anni sarà la punizione per:

        1. un uomo di età superiore a diciotto anni che pratica affettuosità, con ruolo attivo o passivo, con un altro uomo di età inferiore a diciotto anni;
        2. un uomo che, abusando di una posizione di superiorità legata a servizi, lavoro o impiego, costringe un altro uomo ad avviare un rapporto nel quale riveste il ruolo di compagno attivo o passivo;
        3. all'uomo che offre a pagamento sé stesso per un rapporto nel quale riveste il ruolo di compagno attivo o passivo.

    (2) Soggiace alla stessa pena anche colui che tenta di realizzare la fattispecie di cui al comma 1, punto 2.
    (3) Se nell'attività è coinvolta una persona che, all'epoca del fatto, non aveva ancora raggiunto il venticinquesimo anno d'età, la Corte non può non emettere una sentenza di condanna, anche nei casi lievi.
   

§ 175b omesso

 

Versione del 23 novembre 1973

 

Oltre a modificare l'età del consenso, l'emendamento apportato nel 1973 allo Statuto cambia anche talune espressioni. Al posto di Unzucht, si riferisce a sexuelle Handlungen ("atti sessuali"). Il linguaggio, ancorché attenuato nella sua connotazione, porta ancora con sé l'eco del linguaggio della versione precedente circa i compagni attivi e passivi: "sexuelle Handlungen ... vornimmt oder ... an sich vornehmen lässt" ("compie atti sessuali o consente ad altri che siano compiuti").

    § 175 Atti omosessuali

    (1) Un uomo che, compiuti i diciotto anni d'età, compia atti sessuali con un uomo che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno d'età, ovvero che consenta ad un uomo di età inferiore ai diciotto anni di compiere atti sessuali con lui, è punito con la reclusione fino ad anni cinque.
    (2) La Corte non può non emettere una sentenza di condanna prevista da questo paragrafo se la persona che ha commesso l'atto non aveva ancora compiuto, all'epoca dei fatti, il ventunesimo anno d'età.

 

Versione del 10 marzo 1994

 

    § 175 Atti omosessuali (soppresso)

 

DISCORSO SEGRETO DI HEINRICH HIMMLER AI GENERALI DELLE SS IN RELAZIONE AI “PERICOLI RAZZIALI E BIOLOGICI DELL'OMOSESSUALITÀ”

 

Nel 1933, quando abbiamo preso il potere, abbiamo scoperto l'esistenza delle associazioni omosessuali. Queste contavano due milioni di iscritti. (…) Se ammetto che ci sono da uno a due milioni di omosessuali vuol dire che il 7 oppure l'8 o addirittura il 10 per cento degli uomini sono omosessuali. E se la situazione non cambia, il nostro popolo sarà annientato da questa malattia contagiosa. Tra gli omosessuali ci sono delle persone che hanno fatto proprio il seguente punto di vista: “Quello che faccio non riguarda nessuno, ma solo la mia vita privata”. Ma non è vero, non è solo la loro vita privata: il dominio sessuale può essere sinonimo di vita o di morte per un popolo. La distruzione dello Stato comincia nel momento in cui interviene un principio erotico, e lo dico con la più grande serietà, un principio di attrazione sessuale dell'uomo per l'uomo: in questo Stato di uomini, la qualifica professionale e il rendimento non contano più e un funzionario omosessuale che cerca un nuovo impiegato sceglie quello che è anche omosessuale. Questa gente è capace di riconoscersi da un angolo all'altro di una stanza. La gente normale come noi non può capire come tutto ciò sia possibile. Quindi l'omosessualità fa fallire ogni sistema basato sul rendimento; essa distrugge lo Stato nelle sue fondamenta. A questo si aggiunge il fatto che l'omosessuale è un uomo radicalmente malato sul piano psichico. È debole e si dimostra un vigliacco nei momenti decisivi.

L'omosessuale mente anche in maniera malata. Per farvi un esempio, non mente come un gesuita. Il gesuita mente con uno scopo preciso. Dice qualsiasi cosa con un'aria luminosa, ben sapendo che sta raccontando favole. Lui ha una giustificazione morale: mente per la gloria di Dio. Non dimentica per un solo attimo che sta mentendo. L'omosessuale, invece, mente e crede in ciò che dice. All'inizio mi arrabbiavo quando i giovani mi mentivano. Oggi capisco che gli era impossibile comportarsi diversamente. Perciò non mi viene più in mente di chiedere a un omosessuale se è di parola. Non lo faccio più perché so che mi mentirà. Le esperienze che ho fatto mi hanno dimostrato che l'omosessualità porta, vi dirò, a una vera e propria stravaganza intellettuale, a una vera e propria irresponsabilità.

L'omosessuale è naturalmente un ideale oggetto di pressione: primo, perché può essere condannato; secondo, perché è un tipo malleabile; terzo, perché è molle e senza alcuna volontà. Non c'è alcuna fedeltà nell'amore di un uomo per un altro uomo che assomigli minimamente alla fedeltà tra uomini, benché questa gente parli d'amore. L'omosessuale dice tutto, senza freni, e senza dubbio con la speranza di salvarsi così la pelle.

Dobbiamo capire che se questo vizio continua a diffondersi senza che noi possiamo combatterlo, per la Germania sarà la fine. Purtroppo, il compito non è facile, come lo fu per i nostri antenati. Allora questa non era una punizione, ma soltanto lo spegnersi di una vita anormale. Bisognava scartarli, allo stesso modo in cui noi estirpiamo le ortiche e le ammucchiamo tutte insieme per bruciarle. Questa non era una vendetta: l'individuo in questione doveva semplicemente sparire.

Ora vorrei parlarvi, con molta franchezza, dell'omosessualità all'interno delle SS. Ho preso la seguente decisione: in tutti i casi, questi individui saranno ufficialmente degradati, espulsi dalle SS e trascinati davanti a un tribunale. Dopo che avranno scontato la pena inflitta loro dal tribunale, dietro mio ordine saranno internati in un campo di concentramento e abbattuti durante un “tentativo di fuga”. Voglio preservare il sangue nobile che entra nella nostra organizzazione e l'opera di risanamento razziale che stiamo perseguendo per la Germania. Ma ciononostante il problema non è risolto in tutta la Germania. Non ci dobbiamo illudere. Trascinare gli omosessuali davanti a un tribunale e farli internare, non risolve il problema. Quando esce dal carcere, l'omosessuale è tanto omosessuale quanto lo era prima. Quindi il problema rimane invariato. È risolto, invece, nella misura in cui questo vizio viene stigmatizzato, mentre prima non lo era. Il problema dell'omosessualità, non può essere regolato. Ma tutto questo non ci aiuta a risolvere il problema nel suo complesso.

lo non vedo che una soluzione: impedire che le qualità di uno Stato di uomini e i vantaggi delle associazioni maschili, degenerino in difetti. Secondo me, la nostra vita è troppo mascolinizzata. Noi mascolinizziamo le donne in tal modo che, a lungo andare, la differenza sessuale, le polarità, spariscono. Secondo me, non dobbiamo poi stupirci se abbiamo intrapreso il cammino verso l'omosessualità. (…)

Centocinquanta anni fa, in una università cattolica venne sostenuta una tesi dal titolo: La donna ha un'anima? Soltanto questo dimostra la tendenza del cristianesimo a distruggere la donna e a mettere in evidenza la sua inferiorità. Sono assolutamente convinto che tutto il clero e il cristianesimo cercano soltanto di stabilire un'associazione erotica maschile e a mantenere questo bolscevismo che esiste da duemila anni. Secondo me, la maggior parte di loro è senz'altro eterosessuale, più del 50 per cento, mentre stimo che nei conventi ci sia il 90, il 95 o addirittura il 100 per cento di omosessuali.

Heinrich Himmler, Capo delle SS e Capo della Gestapo, 17-18 febbraio 1937

«Il paragrafo 175 aveva avuto scarsa applicazione nella Germania di Weimar: ora invece cominciano gli arresti massicci e le condanne al carcere. La più massiccia ondata repressiva partirà nel giugno del 1934, in coincidenza con la liquidazione, probabilmente per motivi politici, dell'ala “sinistra” del partito nazista: saranno assassinati tutti i dirigenti delle SA, compreso Rohm, notoriamente omosessuale. Questo eccidio sarà rivendicato da Hitler in quanto necessario per ripulire la Nazione tedesca dalla piaga omosessuale. Nel 1935 viene modificato e inasprito l'articolo 175. Nel 1936 Himmler crea - entro la Gestapo - l'Ufficio Speciale SS, organo centrale del Reich per la lotta contro l'aborto e l'omosessualità. Il numero di arresti in questi anni aumenta vertiginosamente, con punte massime nel periodo 1936-39. Alcuni degli arrestati verranno in seguito inviati nei campi di concentramento di Sachsenhausen, Mathausen, Buchenwald e Dachau. Dai dati trovati e dalle poche testimonianze raccolte, Lautmann ha costruito stime statistiche, e ritiene realistico parlare di circa centomila arresti, cinquantamila condanne, al massimo trentamila deportati e quindicimila vittime nei campi».

Gianfranco Goretti

 

E le lesbiche?

Scrive R. Lautmann in “Le ragioni di un silenzio”: «Anche loro furono perseguitate, ma in modo assai meno appariscente». Nei Lager «non erano rappresentate da una vera e propria categoria; solo poche venivano internate ufficialmente come lesbiche, ma non per questo non soffrirono della minaccia e dell'ostilità nazista. La loro sofferenza non era minore rispetto a quella degli omosessuali maschi, assumeva solo una forma diversa» e ancor peggio finirono nell'abbraccio mortale del silenzio e dell'oblio. Le lesbiche erano ritenute "asociali", perciò marchiate con il triangolo nero. Se è difficile fare una stima delle vittime gay del nazi-fascismo, per le lesbiche è addirittura impossibile. Senza numeri, riscontri, memoria, niente esiste.

Dopo la guerra...

Pochi sanno che là dove furono gli alleati a liberare gli internati nei campi di concentramento nazisti in Germania, i prigionieri gay superstiti non furono rimessi in libertà ma, trasferiti nei penitenziari “tradizionali”, scontarono il tempo restante della pena come previsto dal paragrafo 175 del codice penale che nessuno si sognò di abrogare.

Scrive K. Müller, ancora in “Le ragioni di un silenzio”: «La revisione del Paragrafo 175 venne adottata dagli alleati e successivamente dalle autorità federali come diritto vigente. (...) Le autorità penali federali ricominciarono con la persecuzione nei confronti degli omosessuali e utilizzarono il Paragrafo 175 come fondamento di diritto». Gli omosessuali, maschi e femmine, continuarono a vivere nella paura, in clandestinità per altri 24 anni poi, il 29 Maggio del 1995, otto sopravvissuti alla persecuzione nazista, sottoscrivono la seguente dichiarazione per il cinquantenario della loro liberazione:

50 anni fa venimmo liberati, dalle truppe alleate, dai campi di concentramento e di prigionia nazionalsocialisti. Ma il mondo, che noi avevamo sperato, non si avverò.
Dovemmo perciò nasconderci e ci esponemmo a nuove persecuzioni. Il Paragrafo nazista 175 del 1935, anti-omosessuale, rimase valido fino al 1969; le retate non erano una rarità. Alcuni di noi - liberati dai campi furono condannati di nuovo a lunghe pene detentive.
Sebbene alcuni sopravvissuti tentassero di sostenere fino alla Corte federale il nostro riconoscimento come perseguitati dal regime nazista, non fummo però riconosciuti come tali e venimmo esclusi dal risarcimento economico a favore delle vittime del nazionalsocialismo. E il sostegno nazionale e la solidarietà dell'opinione pubblica non esistevano per noi. Nessun nazista delle SS è mai stato ritenuto responsabile in tribunale per l'omicidio di un omosessuale. Ma i primi appartenenti alle SS ricevono oggi per il loro "lavoro" una pensione, mentre a noi non vengono riconosciuti gli anni dei campi e così non vengono calcolati per la pensione.
Oggi siamo troppo vecchi e stanchi per lottare per il riconoscimento del torto che ci è stato inflitto. Molti di noi non osano parlare di ciò. Molti di noi sono morti soltanto con ricordi colmi di tormento. Abbiamo atteso a lungo ma invano un chiaro gesto politico ed economico del governo tedesco e della Corte federale.
La nostra persecuzione è appena menzionata oggi nelle scuole e nelle università. Anche nei musei e nei luoghi di commemorazione qualche volta non veniamo neppure nominati come gruppo perseguitato.
Oggi, cinquant'anni dopo, ci rivolgiamo alla giovane generazione e a tutti coloro che non si vogliono far guidare dall'odio e dai pregiudizi. Ci diano una mano a difenderci da una memoria della persecuzione degli omosessuali da parte dei nazisti ancor sempre incompleta e viziata da pregiudizi. Non fateci mai dimenticare, così come agli ebrei, zingari, testimoni di Geova, massoni, disabili, prigionieri di guerra russi e polacchi, omosessuali e a molti altri, i torti subiti. Fate che noi si impari dalla storia e la generazione più giovane di donne e uomini omosessuali sostenga così le ragazze e i ragazzi a condurre la loro vita, con dignità e rispetto, insieme ai loro partner, amici e famiglie. Senza memoria non c'è futuro.

Sino alla fine degli anni Settanta non si trova traccia, nelle principali rassegne e documentazioni sui campi di concentramento nazisti, degli omosessuali come gruppo di vittime della persecuzione nazista. Agli omosessuali è impedito di rivendicare il loro status di sopravvissuti e di partecipare in forma organizzata ai raduni negli ex campi di concentramento. Soltanto negli anni Ottanta, dopo anni di battaglia politica, ebbero il permesso di collocarvi targhe commemorative.

L'omosessualità è depenalizzata in Germania solo nel 1994. Sette anni dopo, nel 2001, lo stato riconosce un risarcimento agli omosessuali vittime del nazismo e nel maggio del 2002 il Parlamento tedesco chiede ufficialmente scusa alla comunità omosessuale.

E in Italia? Beh, andiamo a vedere...

 

DALLE STALLE ALLE STALLE

 

(1) Dopo Napoleone, che nel suo Codice non condannava più l'omosessualità, solo i Savoia e il Papato restaurarono i precedenti codici. Nel Lombardo-Veneto vigeva il codice penale austriaco che condannava la “libidine contro natura” con il carcere e nel Regno di Sardegna la stessa “libidine” era punita solo se creava scandalo. Nel 1860 il codice di Sua Maestà il Re di Sardegna fu esteso all'Italia unificata, con l'eccezione dell'ex-Regno delle due Sicilie.

Nel primo codice penale dell'Italia unita, il codice Zanardelli del 1889, il comportamento omosessuale tornò a non essere considerato.

 

CODICE DEI DELITTI E DELLE TRASGRESSIONI POLITICHE PEL REGNO LOMBARDO-VENETO, 1815

 

Capo Decimoquinto. Dello stupro.

art. 113 - Come delitto vengono punite anche le seguenti specie di libidine:

1° La libidine contro natura;
2° L'incesto commesso fra ascendenti e discendenti, sia essi provenienti da legittima od illeggittima nascita

art. 114 - La pena è del carcere fra sei mesi e un anno.

 

CODICE PENALE AUSTRIACO, 27 MAGGIO 1852

 

Capo XIV. Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine

art. 129 - Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine:

I. La libidine contro natura e cioè a) con bestie; b) con persone del medesimosesso.

art. 130 - La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lett. b) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nell'art. 125 (stupro), la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanze adotte nell'art. 126 (gravi conseguenze di salute o morte), si applicherà anche la pena ivi determinata.

 

CODICE PENALE PER GLI STATI DI S.M. IL RE DI SARDEGNA, 1859

 

Art. 425 - Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei minori e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi.

 

CODICE PENALE PER L'ESERCITO; CODICE MILITARE MARITTIMO, 1869

 

art. 273 - I reati di libidine contro natura commessi con violenza… saranno puniti… Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella di anni dieci di lavori forzati.

 

Se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile, o che sono contrari alla pubblica decenza, d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale. (…) Il Progetto tace pertanto intorno alle libidini contro natura; avvegnache rispetto ad esse, come ben dice il Carmignani, riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono.

Giuseppe Zanardelli (1887)

(2) Il codice fascista - il Codice Rocco - non prevedeva, al momento della sua entrata in vigore nel 1931, una legge specifica antiomosessuale. Neanche il precedente Codice Zanardelli conteneva una legge antiomosessuale, ma in entrambi i casi non fu una scelta liberale: la tolleranza degli atti omosessuali e il principio di non ingerenza del diritto nella sfera dei comportamenti privati non erano propri dell'ideologia fascista ne di quella di Zanardelli o dell'Italia Umbertina.

Non si tratta quindi di una scelta liberale, in quanto il mancato inserimento di un articolo antiomosessuale non costituisce un riconoscimento di diritti o appunto una manifestazione di tolleranza: non si riconosce il diritto ad esistere per le persone omosessuali, anzi.

 

1927 - ART. 528

 

Dispone l'art. 528 che le relazioni omosessuali sono punite, se dal fatto derivi pubblico scandalo. Mentre non si può non approvare questa disposizione del Progetto, che in conformità ad altri progetti di Codice penale per altri paesi, eleva a delitto se stante le relazioni omosessuali, si osserva che non può essere negata l'esistenza dello scandalo, ogni qual volta si venga a conoscenza di un atto di libidine contro natura. Per cui, richiedere espressamente l'esistenza dello scandalo, perché il delitto sussista, significa ammettere che non ogni relazione omosessuale origina scandalo e, perciò, delitto, ma soltanto quella commessa in determinate condizioni di modo e di luogo. Non altrimenti potrebbe essere inteso l'elemento dello scandalo, come condizione di punibilità. Ma questo concetto restrittivo rende improvvida la disposizione della legge, la quale invece deve tendere a colpire, in conformità alle esigenze sociali, che richiedono non indulgenza, ma maggiore severità, ogni relazione omosessuale, non appena se ne abbia notizia. Si ritiene, pertanto, opportuno che sia tolto, dal disposto dell'articolo, l'inciso "se dal fatto derivi pubblico scandalo", come quello che è o superfluo o eccessivo.

Commissione Reale Avvocati di Milano - Avvocato Ranieri

 

1927 - SULL'ART. 528

 

Sull'Art. 528 hanno relazionato le Corti d'Appello di Aquila, quella di Napoli, di Palermo, e quella di Torino; le Università di Firenze, di Napoli, di Urbino; le Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria,; la Commissione Reale Procuratori di Bari; il Sindacato Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei, e quello di Catania; la Commissione Reale Avvocati di Milano, di Palermo, quella di Trieste e dell'Istria e quella di Venezia e l'Azione Cattolica Italiana-Segreteria centrale per la moralità. Tutti concordi nell'approvare una nuova legge che punisce i rapporti omosessuali. Alcune tra le Commissioni suggeriscono anche di sopprimere l'estremo del "pubblico scandalo".

 

LA "BOZZA" ROCCO, 1927

 

art. 528 - Relazioni omosessuali.

Chiunque (...) compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il colpevole, essendo maggiore degli anni ventuno, commetta il fatto su persona minore degli anni diciotto;
2) se il fatto sia commesso abitualmente, o a fine di lucro.

 

(2) Il Presidente della commissione incaricata di dare un parere finale sul progetto Rocco, il magistrato Appiani, così commentava:

“Questo articolo risponde pienamente al nuovo orientamento del regime fascista ispirato ad una più efficace tutela della sanità fisica e morale della stirpe contro il rilassamento del costume determinato dalla guerra e accentuatosi nel dopoguerra, ha consigliato di apprestare nuovi e più idonei mezzi di difesa contro le minacce alla moralità e le oscenità che insidiano lo spirito delle nuove generazioni. Oggi lo stato fascista deve prevalere sull'individuo nel conseguimento dei suoi fini etici”.

Ma nella discussione conclusiva l'articolo, a sorpresa, fu cassato. Nella relazione finale la Commissione ne propose ad unanimità e senza alcuna esitazione la soppressione per questi due fondamentali riflessi:

“La previsione di questo reato non è affatto necessaria perché per fortuna ed orgoglio dell'Italia il vizio abominevole che ne darebbe vita non è così diffuso tra noi da giustificare l'intervento del legislatore, nei congrui casi può ricorrere l'applicazione delle più severe sanzioni relative ai diritti di violenza carnale, corruzione di minorenni o offesa al pudore ma è noto che per gli abituali e i professionisti del vizio, per verità assai rari, e di importazione assolutamente straniera, la Polizia provvede fin d'ora, con assai maggiore efficacia, mediante l' applicazione immediata delle sue misure di sicurezza e detentive”.

(…) Il silenzio intorno all’omosessualità funziona meglio di una repressione aperta. (…) La censura e la negazione hanno il significato di impedire la discussione e la conoscenza. (…)

Le sanzioni erano previste dal Testo Unico di Polizia del 1926 e poi da quello del 1931.

 

AL CONFINO: TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, REGIO DECRETO N. 773, 18/06/1931

 

art. 181) Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli ammoniti; 2° le persone diffidate ai termini dell'art. 165; 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato, o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

 

C'erano le Commissioni Provinciali formate dal Prefetto, dal Questore, dal Procuratore del Re, dal rappresentante della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e da quello dei Reali Carabinieri. Una persona poteva essere denunciata dalla "voce pubblica" al Questore, il quale faceva partire un procedimento dando poi l'incartamento alla Commissione, anche senza informare o arrestare precedentemente l'interessato. Poteva quindi essere inflitta una sanzione amministrativa senza che la persona sanzionata sapesse nulla: dopodiché, una volta che la Commissione Provinciale si era pronunciata, avveniva l'arresto, nel caso di confino, oppure la comunicazione alla persona nel caso della diffida o dell'ammonizione.

Queste erano le tre sanzioni fondamentali, ma non erano una conseguente all'altra: la Commissione Provinciale poteva decidere anche il confino immediato.

La diffida era un richiamo a voce, era un modo per dire alla persona: "Attenzione, sto indagando su di te, sei sotto controllo".

L'ammonizione era una punizione più pesante, una sorta di arresti domiciliari della durata di due anni. L'ammonito era costretto ad uscire di casa e a rientrare ad orari stabiliti, non poteva frequentare luoghi pubblici, doveva firmare in Questura ogni giorno; controllo quindi e limitazione della libertà personale.

La terza sanzione era il confino di polizia ovvero l'obbligo di residenza in un posto diverso da quello in cui la persona viveva, con limitazione della libertà personale.

Esistevano, in Italia, diverse colonie di confino: sono rimaste famose Ustica, le Tremiti, Ventotene, Ponza, Favignana.

Il Testo Unico di Polizia non faceva distinzione fra confino politico o confino comune. In realtà la strutturazione, la differenziazione tra confino politico e comune avveniva soltanto a livello amministrativo, nel senso che se ne occupavano due sezioni diverse del Ministero degli Interni; alcune colonie di confino furono destinate ai comuni, mentre per i politici vennero riservate alcune isole o degli sperduti comuni del sud o di montagna.

 

Dopo la guerra...

 

I POLIZIOTTI A TORINO NEL 1958

La pederastia è uno dei mali sociali più pericolosi, che dovrebbe preoccupare seriamente i legislatori, poiche oltre ad estrinsecarsi a danno della pubblica morale, dà luogo a gravi azioni criminose, tra cui primeggiano il ricatto per evitare uno scandalo, il furto, la truffa, la violenza e spesso l'omicidio. I pervertiti, alla anomalia sessuale, accoppiano sempre altre anomalie etiche, che li conducono al delitto. Pericolosissimi sono quelli che prendono una cotta per il loro amante: lo seguono ovunque! gelosi fino al parossismo, non tollerano che guardi donne, gli scrivono lettere vibranti di affetto, sature di incontenuto desiderio, piene di volgari lascivie. Dotati di capacità immaginativa, che raggiunge la fantasiosità, predisposti alle più assurde invettive, alla bugia, alla calunnia, esuberanti di lussuria sfrenata e d'incontenuta emotività, privi di freni inibitori, di volitività e di senso morale, violenti contro se stessi e contro gli altri, si rendono spesso colpevoli di sanguinose reazioni verso i propri amanti che li tradiscono, o che intendono troncare la vergognosa tresca.
Non concedendomi la legge alcuna facoltà repressiva, mi avvalsi di sistemi di prevenzione: sorveglianza continua nelle zone in cui questi miserabili si riunivano, sistematici fermi per misure di pubblica sicurezza e rimpatri dei non iscritti all'anagrafe di Torino, proposte di ammonizione per gli oziosi, retate allorquando avvenivano gravi delitti ad opera di ignoti, con parecchi giorni di detenzione prendendo a pretesto presunte indagini; pedinamenti, che rendevano impossibile qualsiasi convegno... E riuscii: la massa di invertiti, vessata ad oltranza in tutti i modi e con tutti i mezzi, si sbaragliò ed isolatamente i pederasti più noti si eclissarono, tremanti di paura si nascondevano... così potei prevenire molti reati, che questi psicopatici, se non vigilati e bistrattati, avrebbero senza dubbio commesso.

Carmelo Camilleri

PROPOSTA DI LEGGE MSI, 1960

(1) In Parlamento la proposta venne caldeggiata dall'MSI con argomentazioni del tipo: "non v'ha dubbio che la situazione morale dei nuclei familiari deve proteggersi e che tale finalità non può raggiungersi se non con una legge dello Stato. Esiste oggi in Italia una vera e propria letteratura del vizio; teorici di questa moderna degenerazione hanno avuto financo la temerarietà e l'audacia di elevare il vizio ad arte, sollecitando una vera e propria organizzazione con adesioni concettuali e filosofiche e per ciò stesso determinando il pericolo che siffatte perversioni non rappresentino soltanto una sia pur degenerata ansia di sensi, ma una direzione psicologica e spirituale verso traguardi di chiara involuzione morale". La proposta venne ripresentata senza variazioni dal MSI nel 1963.

"Chiunque ha rapporti sessuali con persona dello stesso sesso è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Se dal fatto deriva pubblico scandalo la pena è aumentata. Se tra persone che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso vi siano uno o più minori di anni 18, la pena sarà aumentata nei confronti del maggiore e dei maggiorenni".

PROPOSTA DI LEGGE PSDI, 1961

(1) La proposta dell'onorevole Bruno Romano voleva introdurre anche il reato di opinione: oltre il corpo, si sarebbe punito il pensiero.

art.1 - Chiunque ha rapporti sessuali, o commette atti idonei al raggiungimento di una finalità sessuale con persona dello stesso sesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000;
art.2 - Se uno dei partner abbia meno di 17 anni, nel qual caso la reclusione va da cinque a dieci anni;
art. 4 - Chiunque, a mezzo della stampa, della radio televisione, del teatro, del cinema, di convegni o riunioni dovunque tenuti e di ogni altro sisteéma di propaganda e diffusione, si renda promotore, organizzatore ed esecutore di azioni e manifestazioni che abbiano come finalità l'apologia della condotta omosessuale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Pericolo scampato, ma...

Luglio 2003, secondo governo Berlusconi: come trasformare una direttiva della Comunità Europea pensata per impedire le discriminazioni, in un Decreto Legge chiaramente discriminatorio nei confronti delle persone LGBT* ed altre categorie non gradite:

 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO:

 

Articolo 3 - (Ambito di applicazione)

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

 

...Ciliegina sulla torta...

 

NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

 

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

1. (…) possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Art. 12 – (Divieti generali e sanzioni)

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

 

Quindi, nel 2005, prima altre restrizioni in materia di procreazione assistita, un preciso attacco contro le donne che tornano ad essere incubatrici ambulanti, senza diritto di scelta e alla propria salute; poi il referendum abrogativo che non raggiunge il quorum grazie all’impegno profuso dalla chiesa cattolica che scende in campo contro la ricerca scientifica, l’autodeterminazione e qualsiasi progetto di vita al di fuori del matrimonio eterosessuale. Roba da medioevo, santa inquisizione...

Ma poiché al peggio non c'è limite, eccolo arrivare, puntuale come un orologio svizzero.

Grazie alla furibonda bagarre sorta intorno alle intempestive richieste di adottare anche in Italia una normativa che regolamentasse le Unioni Civili etero ed omosessuali (i famigerati DICO che, se fossero diventati legge dello Stato, avrebbero causato più danni che benefici), forze politiche, Vaticano e società "civile" hanno mostrato il loro volto, la loro opinione e il loro volere in tema di diritti, i quali, tali devono essere se riguardano la parte eterosessuale della cittadinanza, ma tali non possono essere se riguardano gli altri, omosessuali o transessuali che siano. Il NO è stato perentorio e inequivocabile. Di più: la campagna mediatica condotta dal Papa e dai suoi emissari, anche laici, a destra come a sinistra, contro gli abomini e le istanze "contronatura", ha rintuzzato il fuoco dell'odio innescando un'escalation di violenze in continuo aumento. Anche di fronte alla richiesta di leggi che definiscano e puniscano in modo specifico i reati dettati da omo/lesbo e transfobia, il NO si è levato altissimo e inappellabile - in barba ai richiami della comunità europea e all'evidente emergenza che richiederebbe ben altro spessore umano, culturale e politico.

Sulla "questione omosessuale" e, più in generale, sul tema dei diritti civili - in Italia è calato il sipario.

Tornando alla persecuzione fascista della prima metà del secolo scorso, impossibile stimare un numero ancorché approssimativo delle vittime - le ricerche documentali si fermano ai fascicoli personali dei confinati politici perché la legge italiana non permette di accedere agli altri incartamenti prima che siano trascorsi 70 anni dai fatti accaduti. Per il fondo archivistico del confino politico è invece stata fatta una deroga per permettere di ricostruire la storia della repressione.

Questo è successo e questo succede nel nostro paese.

Le scuse arriveranno, forse, tra un paio di secoli.

 


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