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Introduzione |
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2. |
Premessa |
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3.
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Passi
significativi della Lettera della Congregazione per la dottrina della
fede |
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4. |
Applicazioni |
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Da
qualche tempo la Congregazione per la dottrina della fede è stata
interessata alla questione di proposte di legge avanzate in varie parti
del mondo in merito al problema della non-discriminazione delle persone
omosessuali. Lo studio della questione ha portato alla preparazione di
una serie di osservazioni che potrebbero essere di aiuto a coloro che
sono interessati nella formulazione di una risposta cattolica a tali proposte
di legge. Dette osservazioni offrono alcune considerazioni fondate sui
passi più rilevanti della Lettera dei vescovi della chiesa
cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali, pubblicata
dalla Congregazione nel 1986, e forniscono alcune applicazioni che ne
potrebbero derivare. Poiché la questione è particolarmente
urgente in certe parti degli Stati Uniti, dette considerazioni erano state
fatte pervenire ai vescovi di quella nazione, tramite i buoni uffici del
Pro-Nunzio Apostolico, per l'aiuto che essi ne avrebbero potuto ricevere.
Si deve notare che con quelle osservazioni non si intendeva esprimere
un giudizio sulle risposte che eventualmente i vescovi locali o le Conferenze
nazionali avessero già dato in merito a tali proposte di legge.
Esse non erano quindi da intendersi come una istruzione pubblica e ufficiale
della Congregazione sulla materia, ma come uno strumento di base per offrire
un certo aiuto a coloro che potrebbero trovarsi in dovere di valutare
progetti di legislazione riguardanti la non-discriminazione sulla base
dell'orientamento sessuale.
Ritenendo che la pubblicazione delle osservazioni potrebbe essere di qualche
utilità, è stata curata una lieve revisione del testo che
ha portato a una seconda versione. Nel frattempo sono apparsi sui mezzi
di comunicazione sociale diversi riferimenti e citazioni delle suddette
osservazioni. Per offrire una accurata informazione sulla questione, il
testo rivisto di "Alcune considerazioni concernenti la Risposta a
proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali"
è stato quindi consegnato per la pubblicazione su L'Osservatore
Romano.
Recentemente,
in diversi luoghi è stata proposta una legislazione che renderebbe
illegale una discriminazione sulla base della tendenza sessuale. In alcune
città le autorità municipali hanno reso accessibile un'edilizia
pubblica, per altro riservata a famiglie, a coppie omosessuali (ed eterosessuali
non sposate). Tali iniziative, anche laddove sembrano più dirette
a offrire un sostegno a diritti civili fondamentali che con indulgenza
nei confronti dell'attività o di uno stile di vita omosessuale,
possono di fatto avere un impatto negativo sulla famiglia e sulla società.
Ad esempio, sono spesso implicati problemi come l'adozione di bambini,
l'assunzione di insegnanti, la necessità di case da parte di autentiche
famiglie, legittime preoccupazioni dei proprietari di case nel selezionare
potenziali affittuari. Mentre sarebbe impossibile ipotizzare ogni possibile
conseguenza di proposte legislative in questo settore, le seguenti osservazioni
cercheranno di indicare alcuni principi e distinzioni di natura generale
che dovrebbero essere presi in considerazione dal coscienzioso legislatore,
elettore, o autorità ecclesiale che si trovi di fronte a tali problemi.
La prima sezione richiamerà passi significativi dalla Lettera ai
vescovi della chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali
pubblicata nel 1986 dalla Congregazione per la dottrina della fede. La
seconda sezione tratterà della loro applicazione.
PASSI
SIGNIFICATIVI DELLA LETTERA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA
DELLA FEDE |
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1.
La Lettera ricorda che la Dichiarazione su alcune questioni di
etica sessuale pubblicata nel 1975 dalla Congregazione per la dottrina
della fede "teneva conto della distinzione comunemente operata fra
condizione o tendenza omosessuale e atti omosessuali"; questi ultimi
sono "intrinsecamente disordinati" e "non possono essere
approvati in nessun caso" (n. 3).
2. Dal momento che "nella discussione che seguì
la pubblicazione della (citata) Dichiarazione, furono proposte delle interpretazioni
eccessivamente benevole della condizione omosessuale, tanto che qualcuno
si spinse fino a definirla indifferente o addirittura buona", la
Lettera prosegue precisando che la particolare inclinazione della persona
omosessuale "benché non sia in sé peccato, costituisce
tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento
intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l'inclinazione
stessa deve essere considerata come oggettivamente disordinata. Pertanto
coloro che si trovano in questa condizione dovrebbero essere oggetto di
una particolare sollecitudine pastorale perché non siano portati
a credere che l'attuazione di tale tendenza nelle relazioni omosessuali
sia un'opzione moralmente accettabile" (n. 3).
3. "Come accade per ogni altro disordine morale,
l'attività omosessuale impedisce la propria realizzazione e felicità
perché è contraria alla sapienza creatrice di Dio. Quando
respinge le dottrine erronee riguardanti l'omosessualità, la chiesa
non limita ma piuttosto difende la libertà e la dignità
della persona, intese in modo realistico e autentico" (n. 7).
4. Con riferimento al movimento degli omosessuali, la
Lettera afferma: "Una delle tattiche usate è quella di affermare,
con toni di protesta, che qualsiasi critica o riserva nei confronti delle
persone omosessuali, delle loro attività e del loro stile di vita,
è semplicemente una forma di ingiusta discriminazione" (n.
9).
5. "È pertanto in atto in alcune nazioni
un vero e proprio tentativo di manipolare la chiesa conquistandosi il
sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto a
cambiare le norme della legislazione civile. Il fine di tale azione è
conformare questa legislazione alla concezione propria di questi gruppi
di pressione, secondo cui l'omosessualità è almeno una realtà
perfettamente innocua, se non totalmente buona. Benché la pratica
dell'omosessualità stia minacciando seriamente la vita e il benessere
di un gran numero di persone, i fautori di questa tendenza non desistono
dalla loro azione e rifiutano di prendere in considerazione le proporzioni
del rischio, che vi è implicato" (n. 9).
6. "Essa (la chiesa) è consapevole che l'opinione,
secondo la quale l'attività omosessuale sarebbe equivalente, o
almeno altrettanto accettabile, quanto l'espressione sessuale dell'amore
coniugale, ha un'incidenza diretta sulla concezione che la società
ha della natura e dei diritti della famiglia, e li mette seriamente in
pericolo" (n. 9).
7. "Va deplorato con fermezza che le persone omosessuali
siano state e siano ancora oggetto di espressioni malevole e di azioni
violente. Simili comportamenti meritano la condanna dei pastori della
chiesa, ovunque si verifichino. Essi rivelano una mancanza di rispetto
per gli altri, lesiva dei principi elementari su cui si basa una sana
convivenza civile. La dignità propria di ogni persona dev'essere
sempre rispettata nelle parole, nelle azioni e nelle legislazioni. Tuttavia,
la doverosa reazione alle ingiustizie commesse contro le persone omosessuali
non può portare in nessun modo all'affermazione che la condizione
omosessuale non sia disordinata. Quando tale affermazione viene accolta
e di conseguenza l'attività omosessuale è accettata come
buona, oppure quando viene introdotta una legislazione civile per proteggere
un comportamento al quale nessuno può rivendicare un qualsiasi
diritto, né la chiesa né la società nel suo complesso
dovrebbero poi sorprendersi se anche altre opinioni e pratiche distorte
guadagnano terreno e se i comportamenti irrazionali e violenti aumentano"
(n. 10).
8. "Dev'essere comunque evitata la presunzione infondata
e umiliante che il comportamento omosessuale delle persone omosessuali
sia sempre e totalmente soggetto a coazione e pertanto senza colpa. In
realtà anche nelle persone con tendenza omosessuale dev'essere
riconosciuta quella libertà fondamentale che caratterizza la persona
umana e le conferisce la sua particolare dignità" (n. 11).
9. "Nel valutare eventuali progetti legislativi,
si dovrà porre in primo piano l'impegno a difendere e promuovere
la vita della famiglia" (n. 17).
10.
La "tendenza sessuale" non costituisce una qualità paragonabile
alla razza, all'origine etnica, ecc. rispetto alla non-discriminazione.
Diversamente da queste, la tendenza omosessuale è un disordine
oggettivo (cf. Lettera, n. 3) e richiama una preoccupazione morale.
11. Vi sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione
tener conto della tendenza sessuale: per esempio nella collocazione di
bambini per adozione o affido, nell'assunzione di insegnanti o allenatori
di atletica, e nel servizio militare.
12. Le persone omosessuali, in quanto persone umane,
hanno gli stessi diritti di tutte le altre persone, incluso il diritto
di non essere trattate in una maniera che offende la loro dignità
personale (cf. n. 10). Fra gli altri diritti, tutte le persone hanno il
diritto al lavoro, all'abitazione, ecc. Nondimeno questi diritti non sono
assoluti. Essi possono essere legittimamente limitati a motivo di un comportamento
esterno obiettivamente disordinato. Ciò è talvolta non solo
lecito ma obbligatorio, e inoltre si imporrà non solo nel caso
di comportamento colpevole ma anche nel caso di azioni di persone fisicamente
o mentalmente malate. Così è accettato che lo stato possa
restringere l'esercizio di diritti, per esempio, nel caso di persone contagiose
o mentalmente malate, allo scopo di proteggere il bene comune.
13. Includere la "tendenza omosessuale" fra
le considerazioni sulla base delle quali è illegale discriminare
può facilmente portare a ritenere l'omosessualità quale
fonte positiva di diritti umani, ad esempio, in riferimento alla cosiddetta
"affirmative action" o trattamento preferenziale nelle pratiche
di assunzione. Ciò è tanto più deleterio dal momento
che non vi è un diritto all'omosessualità (cf. n. 10) che
pertanto non dovrebbe costituire la base per rivendicazioni giudiziali.
Il passaggio dal riconoscimento dell'omosessualità come fattore
in base al quale è illegale discriminare può portare facilmente,
se non automaticamente, alla protezione legislativa e alla promozione
dell'omosessualità. L'omosessualità di una persona sarebbe
invocata in opposizione a una asserita discriminazione e così l'esercizio
dei diritti sarebbe difeso precisamente attraverso l'affermazione della
condizione omosessuale invece che nei termini di una violazione di diritti
umani fondamentali.
14. La "tendenza sessuale" di una persona non
è paragonabile alla razza, al sesso, all'età, ecc. anche
per un'altra ragione che merita attenzione, oltre quella sopramenzionata.
La tendenza sessuale di un individuo non è in genere nota ad altri
a meno che egli identifichi pubblicamente se stesso come avente questa
tendenza o almeno qualche comportamento esterno lo manifesti. Di regola,
la maggioranza delle persone a tendenza omosessuale che cercano di condurre
una vita casta non rende pubblica la sua tendenza sessuale. Di conseguenza
il problema della discriminazione in termini di impiego, alloggio, ecc.
normalmente non si pone. Le persone omosessuali che dichiarano la loro
omosessualità sono in genere proprio quelle che ritengono il comportamento
o lo stile di vita omosessuale essere "indifferente o addirittura
buono" (cf. n. 3), e quindi degno di approvazione pubblica. È
all'interno di questo gruppo di persone che si possono trovare più
facilmente coloro che cercano di "manipolare la chiesa conquistandosi
il sostegno, spesso in buona fede, dei suoi pastori, nello sforzo volto
a cambiare le norme della legislazione civile" (cf. n. 9), coloro
che usano la tattica di affermare con toni di protesta che "qualsiasi
critica o riserva nei confronti delle persone omosessuali è semplicemente
una forma di ingiusta discriminazione" (cf. n. 9). Inoltre, vi è
il pericolo che una legislazione che faccia dell'omosessualità
una base per avere dei diritti possa di fatto incoraggiare una persona
con tendenza omosessuale a dichiarare la sua omosessualità o addirittura
a cercare un partner allo scopo di sfruttare le disposizioni della legge.
15. Dal momento che nella valutazione di una proposta
di legislazione la massima cura dovrebbe essere data alla responsabilità
di difendere e di promuovere la vita della famiglia (cf. n. 17), grande
attenzione dovrebbe essere prestata ai singoli provvedimenti degli interventi
proposti. Come influenzeranno l'adozione o l'affido? Costituiranno una
difesa degli atti omosessuali, pubblici o privati? Conferiranno uno stato
equivalente a quelli di una famiglia a unioni omosessuali, per esempio,
a riguardo dell'edilizia pubblica o dando al partner omosessuale vantaggi
contrattuali che potrebbero includere elementi come partecipazione della
"famiglia" nelle indennità di salute prestate a chi lavora
(cf. n. 9)?
16. Infine, laddove una questione di bene comune è
in gioco, non è opportuno che le autorità ecclesiali sostengano
o rimangano neutrali davanti a una legislazione negativa anche se concede
delle eccezioni alle organizzazioni e alle istituzioni della chiesa. La
chiesa ha la responsabilità di promuovere la vita della famiglia
e la moralità pubblica dell'intera società civile sulla
base dei valori morali fondamentali, e non solo di proteggere se stessa
dalle conseguenze di leggi perniciose (cf. n. 17).
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