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Aggiornato
Venerdì 26-Gen-2007
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d'iniziativa del deputato Vendola Modifiche al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione dell'orientamento sessuale RELAZIONE
Onorevoli
Colleghi! - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione,
di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani
a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito
politico, culturale e perfino religioso, pone l'accento su una idea
delle differenze e delle diversità intese come arricchimento
e stimolo ad un'etica pubblica dell'accoglienza e della solidarietà;
mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura
di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno
sociale di una democrazia che ponga al centro i soggetti e le soggettività,
nel concreto della odierna vita quotidiana le diversità sono
tuttora oggetto di stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca
nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza
(spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che
vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non intendersi un
rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più
complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente,
razzista, maschilista e sessista. TESTO ARTICOLI Articolo 1 1. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici,
nazionali, religiosi o di orientamento sessuale". 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: "1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamenti sessuale, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà".
Proposta legge contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale
Roma - Salgono le polemiche ed il clima politico si surriscalda a seguito della presentazione della proposta di legge n. 5865 riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in procinto di essere insabbiata presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, di fronte all'isteria delle gerarchie ecclesistiche e degli ambienti cattolici, l'aperta ostilità delle componenti conservatrici del Polo delle Libertà e l'assoluta indifferenza ed immobilismo della maggioranza delle forze della sinistra al governo.
d'iniziativa dei deputati
Soda, Soro, Bova, Palma, Solaroli, Spini, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale RELAZIONE Onorevoli
Colleghi! - Nel nostro ordinamento, nel tempo, in conformità
ai princìpi di uguaglianza e di rispetto e valorizzazione della
persona sanciti dalla Costituzione (articoli 2 e 3), sono state approvate
disposizioni di legge per prevenire e contrastare, nella scuola, nei
luoghi di lavoro e nella società, ogni discriminazione motivata
dalla scelta religiosa, dall'origine, dalle opinioni, dal sesso. TESTO ARTICOLI
Articolo 1
1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: "di
sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
Articolo 2
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975,
n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite
dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
Articolo 3
1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. E'
fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza
provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sulla vita
sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di
compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli
o elenchi, o di tenere conto dell'orientamento sessuale degli interessati
nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative.
I trasgressori delle disposizioni del presente comma sono puniti ai
sensi dell'articolo 323 del codice penale.
Articolo 4 1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.
Articolo 5
1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che
facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale
dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni
assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità
di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che
le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato
salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
Articolo 6
1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di
assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti,
e le indagini aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.
La Repubblica - 13 settembre 1999
Sesso, mai più discriminati Dopodomani alla Camera il testo unico che tutela l'"orientamento" di uomini e donne Di Maria Novella De Luca
Roma
- Sono soltano due parole. La prima è orientamento, la seconda
è sessuale. Orientamento sessuale. Ossia tendenza, preferenza,
attrazione. Che spesso vuol dire, però, discriminazione. Come
essere gay ad esempio. O transessuale. Appartenere, insomma, al terzo
sesso. Termine assente dal vocabolario delle leggi italiane. Se dunque
un omosessuale o una lesbica vengono discriminati sul luogo di lavoro,
sono oggetto di atti di razzismo, essi non hanno alcuna forma di tutela
dal momento che, per l'ordinamento italiano, semplicemente non esistono.
Fino a ieri. Perchè in questi giorni, con un dibattito alla Camera
e un disegno di legge del Governo, l'Italia sta riscrivendo l'articolo
3 della Costituzione, là dove si afferma che "tutti i cittadini
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione...".
Insabbiata la legge antidiscriminazione: uno schiaffo ai diritti degli omosessuali Sergio Lo Giudice, Presidente Nazionale Arcigay
La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha nuovamente rinviato
la votazione sulla proposta di legge contro la discriminazione delle
persone omosessuali. |
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