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Aggiornato Venerdì 26-Gen-2007

 

 

Proposta di Legge n. 2551 di N. Vendola
Proposta di Legge n. 5865 di Soda, Soro ed altri
"Sesso, mai più discriminati..." di Maria Novella De Luca
"Insabbiata la legge antidiscriminazione..." di Sergio Lo Giudice

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 2551

d'iniziativa del deputato Vendola

Modifiche al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione dell'orientamento sessuale

RELAZIONE

 

Onorevoli Colleghi! - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino religioso, pone l'accento su una idea delle differenze e delle diversità intese come arricchimento e stimolo ad un'etica pubblica dell'accoglienza e della solidarietà; mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga al centro i soggetti e le soggettività, nel concreto della odierna vita quotidiana le diversità sono tuttora oggetto di stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non intendersi un rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.
La presente proposta di legge propone l'allargamento delle attuali norme antidiscriminatorie, contenute nella legge n. 205 del 25 giugno 1993 Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (di conversione del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122), includendovi la sanzione di atti di discriminazione di persone a causa del proprio personale orientamento sessuale.
Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica, etica, culturale. La violenza e l'intolleranza vanno interdette e sanzionate sempre, anche e a maggior ragione quando vengono esercitate nei confronti di minoranze. Si è inteso, con la presente proposta di legge, inviare al Paese un messaggio elementare di civiltà e di diritto.

TESTO ARTICOLI

Articolo 1

1. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamento sessuale".

Articolo 2

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di orientamenti sessuale, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà".

 



 

Proposta legge contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale

 

Roma - Salgono le polemiche ed il clima politico si surriscalda a seguito della presentazione della proposta di legge n. 5865 riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in procinto di essere insabbiata presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, di fronte all'isteria delle gerarchie ecclesistiche e degli ambienti cattolici, l'aperta ostilità delle componenti conservatrici del Polo delle Libertà e l'assoluta indifferenza ed immobilismo della maggioranza delle forze della sinistra al governo.



PROPOSTA DI LEGGE N. 5865

d'iniziativa dei deputati

Soda, Soro, Bova, Palma, Solaroli, Spini,
Pezzoni, Campatelli, Mancina, Zani, Moroni

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento, nel tempo, in conformità ai princìpi di uguaglianza e di rispetto e valorizzazione della persona sanciti dalla Costituzione (articoli 2 e 3), sono state approvate disposizioni di legge per prevenire e contrastare, nella scuola, nei luoghi di lavoro e nella società, ogni discriminazione motivata dalla scelta religiosa, dall'origine, dalle opinioni, dal sesso.
In particolare, con la legge 20 maggio 1970, n. 300, è stata approvata la disciplina di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori. Successivamente è stata approvata la legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante norme sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Sono state quindi emanate la legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle azioni positive per la realizzazione della parità del lavoro, e la legge 25 giugno 1993, n. 205 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) che prende atto della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
Nell'Unione europea, il Parlamento dei popoli d'Europa, in tema di rispetto dei diritti della persona, ha approvato la risoluzione A4-011/97. E' stato così ribadito solennemente che nessuno "può essere discriminato per la sua religione, il suo sesso, il suo orientamento sessuale, o la sua opinione".
Nella legislazione italiana manca la disciplina positiva che prevenga e reprima l'assunzione dell'orientamento sessuale come fattore di discriminazione. Occorre dunque integrare la richiamata legislazione vigente con la previsione espressa dell'orientamento sessuale fra gli ostacoli da rimuovere per affermare la pienezza del diritto di uguaglianza e per la valorizzazione della persona. A tale fine provvedono gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge con riferimento agli atti discriminatori e alle relative sanzioni penali.
Gli articoli successivi (articoli 3, 4 e 5) prevedono, come disposizioni integrative, la tutela della riservatezza, anche con specifico riferimento all'orientamento sessuale (articolo 3), nonché la prescrizione che nell'ambito dei corsi di formazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti (articolo 4).
Infine è prescritta l'esclusione nei contratti assicurativi di qualsiasi incidenza, ai fini della determinazione dei premi da corrispondere e delle prestazioni da ricevere, dell'orientamento sessuale (articolo 5).
L'articolo 6 detta le sanzioni pecuniarie per le violazioni ai divieti previsti.

TESTO ARTICOLI

Articolo 1
(Atti discriminatori)

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: "o di sesso" sono sostituite dalle seguenti: "di sesso o motivata dall'orientamento sessuale".
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "sul sesso" sono inserite le seguenti: "o sull'orientamento sessuale"; al medesimo articolo, al quarto comma, dopo la parola: "soltanto" sono inserite le seguenti: "per quel che riguarda le lavoratrici".
3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le parole: "uomini e donne" sono inserite le seguenti: "o fondata sull'orientamento sessuale".
4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: "del sesso" sono aggiunte le seguenti: "o dell'orientamento sessuale".

Articolo 2
(Sanzioni penali)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o relativi all'orientamento sessuale".
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale".

Articolo 3
(Diritto alla riservatezza sessuale)

1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. E' fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tenere conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio di certificati o nella compilazione di note valutative. I trasgressori delle disposizioni del presente comma sono puniti ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.
2. Chiunque rilevi o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni.

Articolo 4
(Educazione sessuale)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o di educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, dileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o di studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e di atteggiamenti discriminatori o intolleranti.

Articolo 5
(Assicurazione sanitaria)

1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.
2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

Articolo 6
(Sanzioni pecuniarie)

1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e le indagini aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a 100 milioni.

 



 

La Repubblica - 13 settembre 1999

Sesso, mai più discriminati
Sarà vietato per legge offendere gay e lesbiche

Dopodomani alla Camera il testo unico che tutela l'"orientamento" di uomini e donne

Di Maria Novella De Luca

 

Roma - Sono soltano due parole. La prima è orientamento, la seconda è sessuale. Orientamento sessuale. Ossia tendenza, preferenza, attrazione. Che spesso vuol dire, però, discriminazione. Come essere gay ad esempio. O transessuale. Appartenere, insomma, al terzo sesso. Termine assente dal vocabolario delle leggi italiane. Se dunque un omosessuale o una lesbica vengono discriminati sul luogo di lavoro, sono oggetto di atti di razzismo, essi non hanno alcuna forma di tutela dal momento che, per l'ordinamento italiano, semplicemente non esistono. Fino a ieri. Perchè in questi giorni, con un dibattito alla Camera e un disegno di legge del Governo, l'Italia sta riscrivendo l'articolo 3 della Costituzione, là dove si afferma che "tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione...".
La commissione Affari Costituzionali sta infatti discutendo il testo unico delle norme "per la repressione delle discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale", un testo elaborato da un'inedita sinergia tra Ds e Ppi, e duramente avversato da Ccd e Alleanza Nazionale. Il testo, che ha già spaccato la commissione, con toni simili alla battaglia sulla fecondazione artificiale, di fatto inserisce il termine orientamento sessuale in alcune leggi storiche contro la discriminazione, come lo Statuto dei lavoratori, o le leggi di "parità di trattamento tra uomini, donne". D'ora in poi sarà vietato offendere i propri simili sulla base della razza, delle credenze religiose, e quindi dell'orientamento sessuale. Il cambiamento culturale (che il vicepresidente della Camera Carlo Giovanardi ha invece definito criminale) è a 360 gradi, se si pensa che tutto questo sarà anche presente nelle scuole medie e superiori, dove sono previste sanzioni penali per chiunque esprima "dileggio o disprezzo nei confronti di studenti omosessuali".
Questo sul fronte parlamentare, dove la discussione ricomincerà mercoledì prossimo). Entro la fine del mese sarà però pronto anche un disegno di legge del governo sulla stessa materia, scritto dal ministero per le Pari Opportunità. Con la differenza che questo testo si occuperà di tutte le discriminazioni (sesso, razza, origine etnica, religione, età, disabilità e orientamento sessuale). E la novità, spiega Grazia Giammarinaro dell'ufficio legislativo delle Pari Opportunità "sarà la possibilità di poter ottenere giustizia in modo celere, attraverso un procedimento civile".
Governo e Parlamento quindi si stanno muovendo sulla stessa linea. Il riconoscimento legale del mondo gay. Sul fronte omosessuale c'è ottimismo, anche se cauto. "Speriamo davvero che questa legge non venga affossata da personaggi come Giovanardi che ci vorrebbero vedere confinati chissà dove - dice con franchezza Sergio Lo Giudice, presidente dell'Arcigay - perchè la discriminazione contro di noi, soprattutto nel mondo del lavoro, è fortissima". E se il diessino Antonio Soda afferma, "abbiamo trovato un accordo con i cattolici perchè anche Giovanni Paolo II ha sostenuto che non ci deve essere razzismo contro i diversi" e il popolare Paolo Palma si spinge ancora più in là definendo "cristiana" questa legge, Carlo Giovanardi guida la fronda del Ccd e promette battaglia. "Ho chiesto il ritiro del provvedimento perchè fa diventare un criminale chiunque esprima le proprie idee riguardo ai gay. Gianfranco Fini, dopo aver criticato i maestri omosessuali si sarebbe beccato tre anni di carcere... No, è un'assurdità. Anche nell'insegnamento ai bambini verranno messi sullo stesso piano gli eterosessuali, i bisessuali, i gay, i trans.
Un disastro. Per non parlare dell'esercito. La legge renderebbe libero e immediato l'accesso degli omosessuali nelle Forze Armate. Una tragedia. Pensate agli atti di nonnismo...".

 



 

Bologna, 22 settembre 1999

Insabbiata la legge antidiscriminazione: uno schiaffo ai diritti degli omosessuali

Sergio Lo Giudice, Presidente Nazionale Arcigay

 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha nuovamente rinviato la votazione sulla proposta di legge contro la discriminazione delle persone omosessuali.
Questo rinvio significa, di fatto, un tentativo di insabbiamento della proposta di legge Soda-Soro fin qui portata avanti con determinazione dal relatore, il PPI Paolo Palma: difficilmente, infatti, i tempi parlamentari consentiranno la conclusione dell'iter del progetto entro la legislatura.
Il Partito Popolare ha ceduto alle pressioni provenienti dalla componente più integralista del Vaticano, guidata dai cardinali Ruini e Tonini che hanno attaccato ferocemente la proposta di legge, e dal quotidiano l'Avvenire.
La Chiesa cattolica, così impegnata a chiedere scusa per le colpe del passato, continua a negare a gay, lesbiche e transessuali persino il diritto a non essere insultati e offesi, sorda di fronte al fiorire di casi di aggressione fisica ai danni delle persone omosessuali.
Nemmeno il suicidio di Alfredo Ormando, avvenuto lo scorso anno sulle gradinate di San Pietro, ha smosso l'atteggiamento cinicamente ostile del Vaticano riguardo all'agibilità sociale delle persone omosessuali.
I partiti cattolici rimangono ostaggio delle posizioni intransigenti del Vaticano, incuranti delle trasformazioni sociali e culturali che riguardano anche il loro stesso elettorato.
A fronte di questo, denunciamo l'atteggiamento subordinato ed arrendevole delle forze di sinistra, per le quali, evidentemente, la dignità e i diritti di cittadinanza del 5% della popolazione italiana rappresentano un optional, e non un tema centrale da porre con forza all'interno del programma della coalizione, nonostante i ripetuti proclami riguardo alla centralità dei diritti civili.
Il presidente del consiglio D'Alema ha ribadito di recente che "è provocatorio definire un'unione gay una famiglia". Evidentemente, per la maggioranza di governo, è altrettanto provocatorio definire un gay un cittadino.
Le persone omosessuali si trovano, di fatto, senza una rappresentanza politica. Fatti come quello di oggi spingono un movimento serio e responsabile come il nostro verso un'opposizione sociale radicale.
Combatteremo senza sconti un sistema di apartheid giuridico e sociale che mantiene l'Italia fuori dall'Europa del Trattato di Amsterdam, che condanna, nel nuovo art. 13, ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

 

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