Contattaci!
Sabato 08-Ago-2009

DALLE STALLE ALLE STALLE

 

Scheda liberamente tratta da:

(1) “OMOFOBIA - Il pregiudizio anti omosessuale dalla bibbia ai giorni nostri” di Paolo Pedote e Giuseppe Lo Presti (Stampa Alternativa, 2003) e (2) “Le ragioni di un silenzio - La persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fascismo” autori vari (Ombre Corte, 2002), che vi consigliamo caldamente.

Il testo in corsivo blu è mio.

 

(1) Dopo Napoleone, che nel suo Codice non condannava più l'omosessualità, solo i Savoia e il Papato restaurarono i precedenti codici. Nel Lombardo-Veneto vigeva il codice penale austriaco che condannava la “libidine contro natura” con il carcere e nel Regno di Sardegna la stessa “libidine” era punita solo se creava scandalo. Nel 1860 il codice di Sua Maestà il Re di Sardegna fu esteso all'Italia unificata, con l'eccezione dell'ex-Regno delle due Sicilie.

Nel primo codice penale dell'Italia unita, il codice Zanardelli del 1889, il comportamento omosessuale tornò a non essere considerato.

 

CODICE DEI DELITTI E DELLE TRASGRESSIONI POLITICHE PEL REGNO LOMBARDO-VENETO, 1815

 

Capo Decimoquinto. Dello stupro.

art. 113 - Come delitto vengono punite anche le seguenti specie di libidine:

1° La libidine contro natura;
2° L'incesto commesso fra ascendenti e discendenti, sia essi provenienti da legittima od illeggittima nascita

art. 114 - La pena è del carcere fra sei mesi e un anno.

 

CODICE PENALE AUSTRIACO, 27 MAGGIO 1852

 

Capo XIV. Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine

art. 129 - Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine:

I. La libidine contro natura e cioè a) con bestie; b) con persone del medesimosesso.

art. 130 - La pena è il duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lett. b) il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nell'art. 125 (stupro), la pena sarà misurata tra cinque e dieci anni; e verificandosi una delle circostanze adotte nell'art. 126 (gravi conseguenze di salute o morte), si applicherà anche la pena ivi determinata.

 

CODICE PENALE PER GLI STATI DI S.M. IL RE DI SARDEGNA, 1859

 

Art. 425 - Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei minori e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi.

 

CODICE PENALE PER L'ESERCITO; CODICE MILITARE MARITTIMO, 1869

 

art. 273 - I reati di libidine contro natura commessi con violenza… saranno puniti… Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo o siasi sporta querela, si applicherà secondo i casi la pena della reclusione ordinaria, o quella di anni dieci di lavori forzati.

 

Se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle famiglie un danno evidente ed apprezzabile, o che sono contrari alla pubblica decenza, d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale. (…) Il Progetto tace pertanto intorno alle libidini contro natura; avvegnache rispetto ad esse, come ben dice il Carmignani, riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono.

Giuseppe Zanardelli (1887)

 

(2) Il codice fascista - il Codice Rocco - non prevedeva, al momento della sua entrata in vigore nel 1931, una legge specifica antiomosessuale. Neanche il precedente Codice Zanardelli conteneva una legge antiomosessuale, ma in entrambi i casi non fu una scelta liberale: la tolleranza degli atti omosessuali e il principio di non ingerenza del diritto nella sfera dei comportamenti privati non erano propri dell'ideologia fascista ne di quella di Zanardelli o dell'Italia Umbertina.

Non si tratta quindi di una scelta liberale, in quanto il mancato inserimento di un articolo antiomosessuale non costituisce un riconoscimento di diritti o appunto una manifestazione di tolleranza: non si riconosce il diritto ad esistere per le persone omosessuali, anzi.

 

1927 - Art. 528

 

Dispone l'art. 528 che le relazioni omosessuali sono punite, se dal fatto derivi pubblico scandalo. Mentre non si può non approvare questa disposizione del Progetto, che in conformità ad altri progetti di Codice penale per altri paesi, eleva a delitto se stante le relazioni omosessuali, si osserva che non può essere negata l'esistenza dello scandalo, ogni qual volta si venga a conoscenza di un atto di libidine contro natura. Per cui, richiedere espressamente l'esistenza dello scandalo, perché il delitto sussista, significa ammettere che non ogni relazione omosessuale origina scandalo e, perciò, delitto, ma soltanto quella commessa in determinate condizioni di modo e di luogo. Non altrimenti potrebbe essere inteso l'elemento dello scandalo, come condizione di punibilità. Ma questo concetto restrittivo rende improvvida la disposizione della legge, la quale invece deve tendere a colpire, in conformità alle esigenze sociali, che richiedono non indulgenza, ma maggiore severità, ogni relazione omosessuale, non appena se ne abbia notizia. Si ritiene, pertanto, opportuno che sia tolto, dal disposto dell'articolo, l'inciso "se dal fatto derivi pubblico scandalo", come quello che è o superfluo o eccessivo.

Commissione Reale Avvocati di Milano - Avvocato Ranieri

 

1927 - Sull'art. 528

 

Sull'Art. 528 hanno relazionato le Corti d'Appello di Aquila, quella di Napoli, di Palermo, e quella di Torino; le Università di Firenze, di Napoli, di Urbino; le Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria,; la Commissione Reale Procuratori di Bari; il Sindacato Avvocati e Procuratori di Cagliari e Lanusei, e quello di Catania; la Commissione Reale Avvocati di Milano, di Palermo, quella di Trieste e dell'Istria e quella di Venezia e l'Azione Cattolica Italiana-Segreteria centrale per la moralità. Tutti concordi nell'approvare una nuova legge che punisce i rapporti omosessuali. Alcune tra le Commissioni suggeriscono anche di sopprimere l'estremo del "pubblico scandalo".

 

LA "BOZZA" ROCCO, 1927

 

art. 528 - Relazioni omosessuali.

Chiunque (...) compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il colpevole, essendo maggiore degli anni ventuno, commetta il fatto su persona minore degli anni diciotto;
2) se il fatto sia commesso abitualmente, o a fine di lucro.

 

(2) Il Presidente della commissione incaricata di dare un parere finale sul progetto Rocco, il magistrato Appiani, così commentava:

“Questo articolo risponde pienamente al nuovo orientamento del regime fascista ispirato ad una più efficace tutela della sanità fisica e morale della stirpe contro il rilassamento del costume determinato dalla guerra e accentuatosi nel dopoguerra, ha consigliato di apprestare nuovi e più idonei mezzi di difesa contro le minacce alla moralità e le oscenità che insidiano lo spirito delle nuove generazioni. Oggi lo stato fascista deve prevalere sull'individuo nel conseguimento dei suoi fini etici”.

Ma nella discussione conclusiva l'articolo, a sorpresa, fu cassato. Nella relazione finale la Commissione ne propose ad unanimità e senza alcuna esitazione la soppressione per questi due fondamentali riflessi:

“La previsione di questo reato non è affatto necessaria perché per fortuna ed orgoglio dell'Italia il vizio abominevole che ne darebbe vita non è così diffuso tra noi da giustificare l'intervento del legislatore, nei congrui casi può ricorrere l'applicazione delle più severe sanzioni relative ai diritti di violenza carnale, corruzione di minorenni o offesa al pudore ma è noto che per gli abituali e i professionisti del vizio, per verità assai rari, e di importazione assolutamente straniera, la Polizia provvede fin d'ora, con assai maggiore efficacia, mediante l' applicazione immediata delle sue misure di sicurezza e detentive”.

(…) Il silenzio intorno all’omosessualità funziona meglio di una repressione aperta. (…) La censura e la negazione hanno il significato di impedire la discussione e la conoscenza. (…)

Le sanzioni erano previste dal Testo Unico di Polizia del 1926 e poi da quello del 1931.

 

AL CONFINO: TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, REGIO DECRETO N. 773, 18/06/1931

 

art. 181) Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 1° gli ammoniti; 2° le persone diffidate ai termini dell'art. 165; 3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato, o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

 

C'erano le Commissioni Provinciali formate dal Prefetto, dal Questore, dal Procuratore del Re, dal rappresentante della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e da quello dei Reali Carabinieri. Una persona poteva essere denunciata dalla "voce pubblica" al Questore, il quale faceva partire un procedimento dando poi l'incartamento alla Commissione, anche senza informare o arrestare precedentemente l'interessato. Poteva quindi essere inflitta una sanzione amministrativa senza che la persona sanzionata sapesse nulla: dopodiché, una volta che la Commissione Provinciale si era pronunciata, avveniva l'arresto, nel caso di confino, oppure la comunicazione alla persona nel caso della diffida o dell'ammonizione.

Queste erano le tre sanzioni fondamentali, ma non erano una conseguente all'altra: la Commissione Provinciale poteva decidere anche il confino immediato.

La diffida era un richiamo a voce, era un modo per dire alla persona: "Attenzione, sto indagando su di te, sei sotto controllo".

L'ammonizione era una punizione più pesante, una sorta di arresti domiciliari della durata di due anni. L'ammonito era costretto ad uscire di casa e a rientrare ad orari stabiliti, non poteva frequentare luoghi pubblici, doveva firmare in Questura ogni giorno; controllo quindi e limitazione della libertà personale.

La terza sanzione era il confino di polizia ovvero l'obbligo di residenza in un posto diverso da quello in cui la persona viveva, con limitazione della libertà personale.

Esistevano, in Italia, diverse colonie di confino: sono rimaste famose Ustica, le Tremiti, Ventotene, Ponza, Favignana.

Il Testo Unico di Polizia non faceva distinzione fra confino politico o confino comune. In realtà la strutturazione, la differenziazione tra confino politico e comune avveniva soltanto a livello amministrativo, nel senso che se ne occupavano due sezioni diverse del Ministero degli Interni; alcune colonie di confino furono destinate ai comuni, mentre per i politici vennero riservate alcune isole o degli sperduti comuni del sud o di montagna.

 

Dopo la guerra...

 

I POLIZIOTTI A TORINO NEL 1958

La pederastia è uno dei mali sociali più pericolosi, che dovrebbe preoccupare seriamente i legislatori, poiche oltre ad estrinsecarsi a danno della pubblica morale, dà luogo a gravi azioni criminose, tra cui primeggiano il ricatto per evitare uno scandalo, il furto, la truffa, la violenza e spesso l'omicidio. I pervertiti, alla anomalia sessuale, accoppiano sempre altre anomalie etiche, che li conducono al delitto. Pericolosissimi sono quelli che prendono una cotta per il loro amante: lo seguono ovunque! gelosi fino al parossismo, non tollerano che guardi donne, gli scrivono lettere vibranti di affetto, sature di incontenuto desiderio, piene di volgari lascivie. Dotati di capacità immaginativa, che raggiunge la fantasiosità, predisposti alle più assurde invettive, alla bugia, alla calunnia, esuberanti di lussuria sfrenata e d'incontenuta emotività, privi di freni inibitori, di volitività e di senso morale, violenti contro se stessi e contro gli altri, si rendono spesso colpevoli di sanguinose reazioni verso i propri amanti che li tradiscono, o che intendono troncare la vergognosa tresca.
Non concedendomi la legge alcuna facoltà repressiva, mi avvalsi di sistemi di prevenzione: sorveglianza continua nelle zone in cui questi miserabili si riunivano, sistematici fermi per misure di pubblica sicurezza e rimpatri dei non iscritti all'anagrafe di Torino, proposte di ammonizione per gli oziosi, retate allorquando avvenivano gravi delitti ad opera di ignoti, con parecchi giorni di detenzione prendendo a pretesto presunte indagini; pedinamenti, che rendevano impossibile qualsiasi convegno... E riuscii: la massa di invertiti, vessata ad oltranza in tutti i modi e con tutti i mezzi, si sbaragliò ed isolatamente i pederasti più noti si eclissarono, tremanti di paura si nascondevano... così potei prevenire molti reati, che questi psicopatici, se non vigilati e bistrattati, avrebbero senza dubbio commesso.

Carmelo Camilleri

 

PROPOSTA DI LEGGE MSI, 1960

(1) In Parlamento la proposta venne caldeggiata dall'MSI con argomentazioni del tipo: "non v'ha dubbio che la situazione morale dei nuclei familiari deve proteggersi e che tale finalità non può raggiungersi se non con una legge dello Stato. Esiste oggi in Italia una vera e propria letteratura del vizio; teorici di questa moderna degenerazione hanno avuto financo la temerarietà e l'audacia di elevare il vizio ad arte, sollecitando una vera e propria organizzazione con adesioni concettuali e filosofiche e per ciò stesso determinando il pericolo che siffatte perversioni non rappresentino soltanto una sia pur degenerata ansia di sensi, ma una direzione psicologica e spirituale verso traguardi di chiara involuzione morale". La proposta venne ripresentata senza variazioni dal MSI nel 1963.

"Chiunque ha rapporti sessuali con persona dello stesso sesso è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Se dal fatto deriva pubblico scandalo la pena è aumentata. Se tra persone che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso sesso vi siano uno o più minori di anni 18, la pena sarà aumentata nei confronti del maggiore e dei maggiorenni".

 

PROPOSTA DI LEGGE PSDI, 1961

(1) La proposta dell'onorevole Bruno Romano voleva introdurre anche il reato di opinione: oltre il corpo, si sarebbe punito il pensiero.

art.1 - Chiunque ha rapporti sessuali, o commette atti idonei al raggiungimento di una finalità sessuale con persona dello stesso sesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000;
art.2 - Se uno dei partner abbia meno di 17 anni, nel qual caso la reclusione va da cinque a dieci anni;
art. 4 - Chiunque, a mezzo della stampa, della radio televisione, del teatro, del cinema, di convegni o riunioni dovunque tenuti e di ogni altro sisteéma di propaganda e diffusione, si renda promotore, organizzatore ed esecutore di azioni e manifestazioni che abbiano come finalità l'apologia della condotta omosessuale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

 

Pericolo scampato, ma...

Luglio 2003, secondo governo Berlusconi: come trasformare una direttiva della Comunità Europea pensata per impedire le discriminazioni, in un Decreto Legge chiaramente discriminatorio nei confronti delle persone LGBT* ed altre categorie non gradite:

 

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO:

 

Articolo 3 - (Ambito di applicazione)

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

 

...Ciliegina sulla torta...

 

NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

 

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

1. (…) possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

Art. 12 – (Divieti generali e sanzioni)

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

 

Quindi, nel 2005, prima altre restrizioni in materia di procreazione assistita, un preciso attacco contro le donne che tornano ad essere incubatrici ambulanti, senza diritto di scelta e alla propria salute; poi il referendum abrogativo che non raggiunge il quorum grazie all’impegno profuso dalla chiesa cattolica che scende in campo contro la ricerca scientifica, l’autodeterminazione e qualsiasi progetto di vita al di fuori del matrimonio eterosessuale. Roba da medioevo, santa inquisizione...

Ma poiché al peggio non c'è limite, eccolo arrivare, puntuale come un orologio svizzero.

Grazie alla furibonda bagarre sorta intorno alle intempestive richieste di adottare anche in Italia una normativa che regolamentasse le Unioni Civili etero ed omosessuali (i famigerati DICO che, se fossero diventati legge dello Stato, avrebbero causato più danni che benefici), forze politiche, Vaticano e società "civile" hanno mostrato il loro volto, la loro opinione e il loro volere in tema di diritti, i quali, tali devono essere se riguardano la parte eterosessuale della cittadinanza, ma tali non possono essere se riguardano gli altri, omosessuali o transessuali che siano. Il NO è stato perentorio e inequivocabile. Di più: la campagna mediatica condotta dal Papa e dai suoi emissari, anche laici, a destra come a sinistra, contro gli abomini e le istanze "contronatura", ha rintuzzato il fuoco dell'odio innescando un'escalation di violenze in continuo aumento. Anche di fronte alla richiesta di leggi che definiscano e puniscano in modo specifico i reati dettati da omo/lesbo e transfobia, il NO si è levato altissimo e inappellabile - in barba ai richiami della comunità europea e all'evidente emergenza che richiederebbe ben altro spessore umano, culturale e politico.

Sulla "questione omosessuale" e, più in generale, sul tema dei diritti civili - in Italia è calato il sipario.

Tornando alla persecuzione fascista della prima metà del secolo scorso, impossibile stimare un numero ancorché approssimativo delle vittime - le ricerche documentali si fermano ai fascicoli personali dei confinati politici perché la legge italiana non permette di accedere agli altri incartamenti prima che siano trascorsi 70 anni dai fatti accaduti. Per il fondo archivistico del confino politico è invece stata fatta una deroga per permettere di ricostruire la storia della repressione.

Questo è successo e questo succede nel nostro paese.

Le scuse arriveranno, forse, tra un paio di secoli.

 

Le immagini di fiLmES sono tratte prevalentemente da materiali fotografici e grafici preesistenti, cartacei o web, modificati e riadattati dall'autrice. La riproduzione parziale e non a scopo commerciale del materiale pubblicato (immagini e testi) è consentita citando la fonte (indirizzo web) e l’autore (Cinzia Ricci o altri), diversamente tutti i diritti sono riservati.

by www.cinziaricci.it oggi ethanricci.cloud

Questo sito, testato principalmente con Firefox, Internet Explorer e Safari, è privo di contenuti dannosi per i computer. On-line dal 2003, nel 2015 diviene antologico, da allora non viene aggiornato. Gli odierni Browers non supportano più gran parte dei materiali multimediali prodotti prima di tale anno, le numerose pagine che sembrano vuote in realtà contengono tali contenuti ormai non più fruibili - ne siamo dispiaciuti. Risoluzione schermo consigliata: 1024x768.